bonusbebè

La storia del Bonus Bebè ha inizio con la Legge Fornero nell’ambito della Riforma del Lavoro (2012) che, per il triennio 2013-2015, gettando un occhio di sostegno alla genitorialità, sperimenta l’introduzione dell’obbligo di astensione dal lavoro di un giorno per il padre, estensibile a due giorni continuativi di astensione garantendogli, a carico dell’ INPS, l’indennità giornaliera del 100% della retribuzione.

Alle madri che lavorano e che hanno terminato il congedo per maternità, alternativamente alla richiesta ulteriore di congedo parentale, prevede per ulteriori undici mesi un bonus economico da utilizzare nei servizi all’infanzia, ovvero spese relative come iscrizione all’asilo nido, ed in questo caso, previo accertamento dell’effettiva iscrizione del bambino, viene erogato direttamente alla struttura, e baby sitter, erogato tramite buoni lavoro (da ritirare entro 120 giorni dall’accoglimento della domanda di fruizione).

Ecco qui il bonus bebè.

In sintesi trattasi di € 600,00 mensili erogate per sei mesi ed il Bonus deve essere richiesto entro undici mesi dal termine del congedo per maternità; è erogabile sia se la madre abbia già in parte usufruito del congedo parentale (equivalente a 6 mesi) sia se il bambino non è ancora nato ma la condizione è che la nascita avvenga entro quattro mesi dalla presentazione della richiesta.

Con la Legge di Stabilità 2016 possono richiedere il bonus:

  • madri che svolgono un lavoro autonomo;
  • madri imprenditrici;
  • madri che lavorano part-time, sebbene l’entità del bonus sia ricalcolato in base all’entità del lavoro svolto.

Chi è escluso dalla richiesta?

  • madri che lavorano già esentate dal pagamento degli asili nido;
  • madri che lavorano già beneficiate dal Fondo per le Politiche della Famiglia;
  • madri che lavorano non aventi diritto al congedo parentale;
  • madri che lavorano già in periodo di gestazione.

Come si ottiene il bonus?

Partecipando al bando annuale apposito che pubblica l’INPS, previa presentazione della propria dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente, in soldoni a quanto ammonta la ricchezza del nucleo familiare fra reddito, denaro e proprietà) ed indicando nella domanda di partecipazione dove la madre lavoratrice intende destinare il bonus, se alla struttura di infanzia o al servizio di baby sitter e di quanti eventuali mesi voglia usufruire: in base a quanti mesi di bonus richiederà, diminuiranno quelli a disposizione per congedo parentale.

A seguito del bando, l’INPS pubblica una graduatoria, il cui criterio di preferenza è dato dal reddito più basso fra le facenti richiesta, in base alla dichiarazione ISEE.

Le somme che saranno percepite dal richiedente vincitore del bando saranno esentasse, al pari degli assegni familiari, ed escluse dalla Dichiarazione dei Redditi.

Focalizziamo l’attenzione sul triennio 2015-2017: D.P.C. di riferimento del 27.2.2015

La Legge Finanziaria del 2014 approfondisce l’attenzione sugli incentivi economici a sostegno della natalità ed ha per oggetto ogni figlio nato/adottato/in affidamento pre-adottivo tra l’ 1.1.2015 e 31.12.2017.

L’incentivo derivante opera effettivamente dal 27 aprile 2015 e si concreta in 80,00 € al mese, per un totale di 960,00 € all’anno fino al compimento dei tre anni del bambino, se adottato fino al terzo anno di ingresso nella famiglia, quando l’ ISEE dichiarato non superi, per tutta la durata del beneficio, i 25.000 € annui e raddoppia a 160,00 € al mese se l’ ISEE non supera i 7000 € annui; vi si accede tramite domanda telematica all’INPS entro 90 giorni dall’evento nascita/adozione/affido, una sola volta per ciascun figlio, salvo i casi previsti all’ art. 4 comma 3 del D.P.C. che a loro volta richiamano l’ art. 5  comma 4, 5 e 6 rispettivamente: affidamento a genitore diverso dal beneficiario, decadenza responsabilità genitoriale del beneficiario e affidamento temporaneo del figlio a terzi, e a seconda del momento in cui la domanda è presentata, comprenderà i mesi maturati fino a quel momento, al contrario se è tardiva, l’erogazione partirà dal momento della presentazione della domanda stessa. La domanda andrà presentata ogni anno.

Requisiti per fare domanda:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno;
  • essere residenti in Italia;
  • l’ ISEE non deve superare i 25.000 € annui e se l’ ISEE non supera i 7.000 € l’importo annuo è di 1.920 €;
  • convivere con il figlio.

Si decade dal beneficio dal mese successivo al verificarsi di una delle situazioni elencate di seguito, da comunicarsi tempestivamente all’ INPS (se non si ottempera, verranno richieste indietro le somme già liquidate):

  • se l’ ISEE varia non rientrando più nelle soglie previste;
  • decesso del figlio;
  • adozione revocata;
  • se si decade dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • se il figlio viene affidato a terzi;
  • se avviene l’affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato domanda per il beneficio.

Tutto riconfermato per il 2017, Bonus Bebè per i nati dall’ 1.1.2016 al 31.12.2017 con limite di reddito non previsto dal quinto figlio in poi, tranne alcune novità derivanti dalla Legge di Bilancio 2017:

Bonus Nido: valido per i nati dall’ 1.1.2016

Consiste in un buono da 1.000 € destinato a pagare le rette di asili nido pubblici e privati la cui effettiva iscrizione va documentata nella richiesta. Anche questo bonus sarà legato all’ISEE, con soglia di 25.000 € annui.

Bonus Bebè “Mamme Domani”, anticipato al 7° mese di gravidanza:

Dall’ 1.1.2017 sarà erogato in un’unica soluzione un assegno di 800 € dapprima svincolato dal reddito poi emendato, stabilendo la soglia ISEE a 13.000 €, la cui durata rimane invariata ovvero fino al compimento dei tre anni del bambino sia anche adottato o in affido, anche pre-adottivo. Resta da vedere se sarà cumulabile con il Bonus Bebè da 960 €.

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